Codice di Condotta
Codice di Condotta

DPV si impegna a garantire la massima trasparenza e integrità in tutte le sue attività e questo Codice di Condotta rappresenta uno strumento fondamentale per raggiungere questo obiettivo.

Il Codice di Condotta fornisce una guida dettagliata su come ci aspettiamo che i nostri fornitori agiscano nei loro rapporti con noi e con i nostri clienti. In particolare, il codice definisce i valori, le ambizioni e gli impegni dell’azienda in materia di Responsabilità Sociale e stabilisce le aspettative del gruppo in termini di comportamento e conformità dei fornitori. Il Codice di Condotta si basa su cinque pilastri fondamentali:

  • i diritti dei lavoratori
  • la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro
  • la tutela dei dati personali
  • la tutela ambientale
  • la trasparenza dei fornitori

Per assicurare che tutti i nostri fornitori aderiscano ai principi del nostro codice di condotta, richiediamo loro di firmare una dichiarazione di conformità, impegnandosi a rispettare i nostri standard etici e di comportamento. Inoltre, monitoriamo costantemente le prestazioni dei nostri fornitori per garantire il rispetto dei nostri requisiti.

DPV invita i propri fornitori e chiunque sia interessato ad approfondire l’argomento a leggere il Codice di Condotta dei Fornitori per conoscere meglio gli impegni dell’azienda in materia di approvvigionamento responsabile e la sua volontà di collaborare con i propri fornitori per un miglioramento continuo.

Condizioni generali

Le presenti condizioni generali disciplinano la gestione e l’esecuzione del rapporto sussistente tra DPV SpA (di seguito “DPV”) e il Fornitore – come individuato nell’Ordine di Acquisto (nel prosieguo, l’”Ordine”) cui le presenti condizioni generali sono allegate per farne parte integrante e inscindibile – avente ad oggetto le attività specificate nell’Ordine.

Il Fornitore, con l’accettazione dell’Ordine, accetta tutte le clausole stabilite nelle presenti condizioni generali. Ai fini di quanto indicato nelle presenti condizioni generali il Fornitore e DPV sono di seguito denominate anche individualmente Parte o congiuntamente Parti.

1) Corrispettivo

Il corrispettivo indicato nell’Ordine è considerato dalle Parti fisso ed invariabile.

2) Termine di Adempimento

L’esecuzione della prestazione da parte del Fornitore deve avvenire entro il termine stabilito nell’Ordine.

3) Fatturazione e pagamenti

3.1 Le fatture devono contemplare le prestazioni oggetto di un solo Ordine e pervenire a DPV come documento elettronico PDF.

3.2 Sulle fatture deve essere sempre indicato il numero dell’Ordine.

3.3 I pagamenti verranno effettuati da DPV nei termini e con le modalità indicate nell’Ordine.

3.4 Ogni credito del Fornitore nei riguardi di DPV ai sensi del presente Ordine potrà essere compensato, a scelta di DPV, con eventuali ragioni di credito di DPV nei riguardi del Fornitore.

4) Difformità e Vizi

Qualora DPV constati che i beni o servizi oggetto della fornitura siano viziati, questi potranno essere, a scelta di DPV – dietro comunicazione fattane al Fornitore entro 30 (trenta) giorni dalla scoperta – o restituiti al Fornitore a spese di quest’ultimo, oppure accettati con una proporzionale riduzione di prezzo, fermo restando in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti.

5) Scioglimento del vincolo contrattuale

5.1 DPV avrà il diritto di risolvere anticipatamente dall’Ordine, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., mediante comunicazione scritta inviata al Fornitore, nel caso in cui quest’ultimo:

  • affidi in tutto od in parte le prestazioni oggetto del presente contratto in subappalto o ceda a terzi questo contratto o i relativi crediti in

violazione al disposto dell’art.12;

  • violi gli obblighi assunti in materia di riservatezza e di privacy ai sensi di cui agli articoli 8 e 10 e dell’eventuale atto di nomina a responsabile del trattamento ove esistente;
  • rimanga inadempiente, per oltre 30 (trenta) giorni, all’obbligo inerente il termine di consegna di cui al precedente art. 2;
  • ometta di prestare a DPV le manleve di cui agli art. 6 o 7.
  • violi gli obblighi previsti di cui all’art. 9

La risoluzione avrà effetto all’atto della ricezione da parte del Fornitore della relativa comunicazione scritta da parte di DPV, ai sensi del successivo art. 11.

5.2 DPV si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dall’Ordine in qualsiasi momento, salva l’osservanza di un termine di preavviso, pari a 30 (trenta) giorni, mediante semplice comunicazione scritta inviata con le modalità di cui al successivo art. 11.

5.3La DPV avrà inoltre diritto di recedere dall’Ordine al verificarsi anche di uno solo dei seguenti casi:

  • cessione dell’azienda o del ramo d’azienda attraverso il quale vengono svolte le attività oggetto dell’Ordine; – cessione della proprietà delle azioni o quote rappresentanti la maggioranza del capitale ed anche solo una partecipazione di minoranza qualora, in tale ultimo caso, tale partecipazione venga ad essere posseduta da una impresa che operi in concorrenza con DPV;
  • fusione del Fornitore con altra realtà;
  • mutamento delle condizioni patrimoniali del Fornitore, tali da porre in pericolo l’esatto adempimento delle prestazioni oggetto dell’Ordine.

Il recesso avrà effetto all’atto del ricevimento da parte del Fornitore della relativa comunicazione inviata da DPV, ai sensi del successivo art. 11, a seguito di acquisita conoscenza da parte di DPV del verificarsi di uno dei suddetti casi.

5.4 Nel caso di esercizio della facoltà di recesso per i casi contemplati nel presente articolo, il Fornitore rinuncia fin da ora a pretendere risarcimenti, indennizzi o rimborsi di spese conseguenti o connessi con l’anticipata cessazione del presente contratto, con ciò volendosi espressamente derogare anche all’art. 1671 cod. civ., salvo il diritto al pagamento del corrispettivo dovuto a fronte delle prestazioni portate regolarmente a termine fino alla data di efficacia del recesso.

6) Personale del Fornitore

6.1 Le Parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che DPV non intrattiene rapporti con soggetti diversi dal Fornitore e che, in particolare, DPV non intrattiene rapporti di lavoro di fatto con il personale e/o con i collaboratori del Fornitore.

6.2 Il Fornitore si impegna ad operare con personale dipendente adeguatamente addestrato allo svolgimento delle attività oggetto del contratto, di provata capacità tecnica e di assoluta fiducia e onorabilità sul piano morale. Inoltre, in forza della responsabilità solidale che estende a qualsiasi committente le responsabilità proprie del Fornitore e dell’eventuale subappaltatore verso il rispettivo personale dipendente, ai sensi dell’art. 29, 2° c, del D.lgs. n. 276/2003 (c.d. “Legge Biagi”) il Fornitore dichiara e garantisce (i) che il personale dipendente utilizzato nell’esecuzione del contratto è regolarmente retribuito secondo il disposto del contratto collettivo di lavoro di tempo in tempo applicabile e che viene regolarmente effettuato il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori e (ii) che, in caso di utilizzo di personale non dipendente, le relative prestazioni sono disciplinate sulla base di regolari fattispecie contrattuali fra quelle consentite per la tipologia di lavoro affidato e che a tali collaboratori viene regolarmente pagato il corrispettivo pattuito e vengono regolarmente effettuate le ritenute fiscali e previdenziali di legge, ove applicabili.

6.3 Il Fornitore è responsabile della corretta osservanza di tutte le norme di legge o di regolamento in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs n.81/2008 e successive modifiche. Qualora le attività si dovessero in parte svolgere nei luoghi di lavoro di DPV, quest’ultima si impegna a coordinarsi con il Fornitore per l’individuazione e l’adozione degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi interferenziali cui possano essere esposti i dipendenti dell’una e dell’altra Parte che si trovino a lavorare nei locali di DPV, fermo restando che, nella fattispecie di servizi di natura intellettuale, non si applica l’obbligo di predisposizione del DUVRI, ai sensi dell’art. 26, c. 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008.

6.4 Il Fornitore dichiara espressamente che terrà manlevata ed indenne DPV e che provvederà a versarle l’intero ammontare di ogni e qualsiasi sanzione, costo, onere e danno, comprese le eventuali spese legali e processuali, che dovessero essere da DPV sostenuti in conseguenza (a) dell’inosservanza degli adempimenti di cui alle citate normative (b) delle violazioni delle garanzie rese nei precedenti paragrafi e (c) di eventuali pretese o azioni del proprio personale o comunque di terzi, relativamente a rapporti di lavoro o di fatto asseritamente intrattenuti con DPV.

7) Proprietà Intellettuale

7.1 Il Fornitore si obbliga sin d’ora, nel caso in cui l’esecuzione dell’Ordine comporti la realizzazione di opere dell’ingegno, come definite dalla vigente normativa sul diritto d’autore, a cedere in proprietà di DPV con la consegna e senza alcun ulteriore corrispettivo rispetto a quello pattuito ai sensi del presente accordo, tutti i diritti patrimoniali relativi all’opera dell’ingegno realizzata.

7.2 Il Fornitore garantisce il pacifico godimento dei diritti così ceduti e pertanto si obbliga a mantenere indenne e manlevata DPV a fronte di qualsiasi richiesta, nessuna esclusa, risarcimento o pretesa formulati da terzi in relazione alle opere realizzate in esecuzione del presente Ordine, così come da ogni danno DPV dovesse subire in conseguenza di rivendicazioni formulate nei suoi confronti da terzi per gli stessi titoli. In tale evenienza DPV informerà prontamente il Fornitore di ogni contestazione che al riguardo dovesse essere rivolta da tali terzi.

8) Riservatezza

8.1 In relazione all’esecuzione del presente accordo, il Fornitore potrebbe venire a conoscenza di informazioni confidenziali di DPV. Per ‘Informazioni Confidenziali’ deve intendersi, a titolo esemplificativo, ogni notizia, informazione, dato di ogni genere riguardanti DPV o le Società dalla stessa controllate, i relativi prodotti, servizi, segreti industriali, know-how, strategie commerciali e di marketing, prezzi, dipendenti, collaboratori esterni, agenti, clientela attuale e potenziale, rapporti con terzi, così come ogni altro materiale, documento, dato, studio o informazione che sia espressamente connotato come confidenziale.

8.2 Il Fornitore si impegna a non divulgare, trasmettere, utilizzare o rendere possibile l’utilizzo a terzi, se non nei limiti necessari di esecuzione del presente accordo, tutte le Informazioni Confidenziali trasmesse a tal fine da DPV nonché tutte le Informazioni Confidenziali di cui verrà in possesso per effetto dell’esecuzione delle prestazioni allo stesso demandate purché non di dominio pubblico o di cui il Fornitore non fosse già a conoscenza. Il Fornitore si obbliga fin d’ora a restituire a DPV tutta la documentazione (cartacea e/o telematica) in suo possesso, senza trattenerne copia o duplicati. Gli obblighi di riservatezza devono intendersi estesi agli eventuali dipendenti o collaboratori del Fornitore, di cui comunque quest’ultimo è responsabile nei confronti di DPV e/o di terzi.

8.3 Il Fornitore si impegna altresì a mantenere riservato il contenuto del presente contratto, fermo restando che il Fornitore potrà citare DPV fra le proprie referenze, dandone comunque preventiva comunicazione a DPV.

8.4 In caso di inadempimento agli obblighi qui assunti, il Fornitore sarà tenuto al pagamento di una penale, ai sensi dell’art.1382cod. civ., equivalente alla metà del corrispettivo annuo riconosciuto al Fornitore, salvo il risarcimento del maggior danno.

8.5 Gli impegni di riservatezza si intendono estesi per un periodo di 2 (due) anni successivi alla completa esecuzione della prestazione.

9)  Codice Etico e Antimafia

9.1 Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del fatto che DPV si è dotata di un proprio Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/01 e che la stessa ha inoltre adottato un Codice Etico e un Codice di Condotta dei Fornitori.

Con specifico riferimento al Codice di Condotta dei Fornitori, le Parti si danno atto che la mancata sottoscrizione dello stesso da parte del Fornitore costituisce condizione ostativa al perfezionamento dell’Ordine.

Tutti i succitati documenti sono in ogni caso consultabili all’indirizzo www.dpv.it

Il Fornitore si impegna a rispettare i principi comportamentali dedotti nei suddetti codici, consapevole che DPV ritiene questo aspetto di fondamentale importanza per la nascita o la continuazione di un rapporto d’affari. Il Fornitore dichiara altresì, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001, di svolgere l’attività, in assoluta conformità alle prescrizioni del citato Decreto, sia da parte del suo personale che di eventuali collaboratori esterni. Pertanto, DPV avrà il diritto di recedere dall’Ordine qualora il Fornitore contravvenga al rispetto dei principi comportamentali del Codice Etico e del Codice di Condotta dei Fornitori ovvero qualora il medesimo venga ritenuto responsabile per la commissione, nel suo interesse o a suo vantaggio, dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001, e sue eventuali modifiche e/o integrazioni.

9.2 Il Fornitore, con la sottoscrizione dell’Accordo, dichiara e garantisce di rispettare quanto previsto dalla normativa antimafia italiana, rendendo all’occorrenza apposita autocertificazione a firma del legale rappresentante. Il Fornitore dovrà, in ogni caso, comunicare a DPV l’insorgenza di qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato e garantito tramite la sottoscrizione della predetta autocertificazione, inviando lettera a mezzo PEC entro e non oltre giorni 7 (sette) giorni solari dall’insorgere di dette variazioni o dal momento in cui il Fornitore sia venuto a conoscenza di dette variazioni. Nel caso in cui il Fornitore venisse meno agli obblighi di comunicazione e/o DPV dovesse rilevare, nel corso di controlli e/o di aggiornamenti documentali, la non corrispondenza al vero della dichiarazione resa ai sensi del presente articolo, DPV, fatto salvo il risarcimento di ogni danno subito, avrà la facoltà di risolvere di diritto l’Ordine ai sensi dell’art. 1456 c.c., con riserva, altresì, in caso di falsa dichiarazione, di intraprendere le opportune azioni nei confronti delle autorità competenti a tutela dei propri interessi.

9.3 Si precisa che in caso di recesso per parte DPV ed in espressa deroga anche al disposto dell’art. 1671 cod. civ. – il Fornitore avrà unicamente diritto al pagamento del corrispettivo per le prestazioni correttamente adempiute entro la data di efficacia del recesso, con esclusione di qualsiasi altro diritto a risarcimento o ristoro.

10) Privacy

10.1 Qualora l’esecuzione dell’Ordine comporti il trattamento di informazioni personali relative a persone fisiche, persone giuridiche, enti od associazioni ai sensi del D. Lgs.196/2003 e del Reg. UE 679/2016 (GDPR), il Fornitore verrà nominato responsabile esterno del trattamento come da separato atto di nomina.

10.2 Le Parti si danno reciproca informativa che l’esecuzione dell’Ordine potrà comportare il trattamento di dati personali di cui ciascuna Parte è titolare e che tale trattamento verrà effettuato in ogni caso nel rispetto della normativa vigente. Pertanto, entrambe le parti potranno esercitare i diritti di cui alla normativa privacy.

11) Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione prevista dalle presenti condizioni generali o dall’Ordine  cui sono  allegate, dovrà essere effettuata  per iscritto e trasmessa  via  fax  o con  raccomandata a/r o a mezzo PEC  e si intenderà efficacemente e  validamente eseguita  al ricevimento  della stessa, sempre  che  sia  indirizzata agli  indirizzi indicati  nell’Ordine, ovvero al diverso indirizzo che le Parti potranno comunicare l’una  all’altra con le medesime modalità, restando inteso che, presso gli indirizzi suindicati  ovvero presso i diversi indirizzi che potranno  essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine, ivi compreso quello di  eventuali notificazioni giudiziarie.

12)  Disposizioni Conclusive

12.1 L’eventuale tolleranza di una delle Parti ai comportamenti dell’altra, posti in essere in violazione delle disposizioni applicabili all’Ordine, non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previsti.

12.2 È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere in qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo, l’Ordine, nonché i crediti che matureranno a fronte della corretta e regolare esecuzione delle prestazioni a suo carico.

12.3 Quanto contenuto nell’Ordine e negli eventuali allegati costituisce la manifestazione integrale di tutte le intese intervenute fra le Parti in merito all’oggetto dello stesso e supera e annulla ogni altra eventuale precedente comunicazione, dichiarazione, offerta od accordo intervenuti fra le Parti stesse sempre con riferimento al contenuto dell’Ordine e dei suoi allegati.

12.4 Qualunque modifica a quanto qui previsto dovrà essere negoziato e approvato per iscritto a pena di inefficacia.

13)  Foro competente

Per le controversie che potrebbero nascere dall’interpretazione e dall’ applicazione dell’Ordine e comunque ad esso inerenti è esclusivamente competente il Foro di Torino.

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Il Fornitore dichiara di avere preso visione e di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod.civ. le clausole:

  • clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 5.1;
  • clausola risolutiva espressa e recesso convenzionale ai sensi degli artt. 5.2 e 5.3; – clausola di rinuncia a pretendere risarcimenti, indennizzi o rimborsi di spese ai sensi degli artt.5.4 e 9.3; – divieto di cessione di cui all’art. 12.2; – foro competente ai sensi dell’art. 13.